LA PERIZIA MEDICO-LEGALE

Sia nel giudizio penale che nel giudizio civile il giudice può dover risolvere particolari problemi tecnici che esigono l'apporto di un competente specifico denominato rispettivamente perito e consulente tecnico d'ufficio.

Perizia in materia penale. Il giudice si avvale del perito per il rilievo e la valutazione di elementi attinenti il processo penale; la perizia non è un mezzo di prova vincolante per il giudice, ma rappresenta un'indagine sussidiaria diretta ad illustrare il valore di una prova.

La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 222 n.c.p.p.), è disposta d'ufficio dal giudice con ordinanza motivata (224), sia durante le indagini preliminari che in fase di dibattimento (220, 508), scegliendo il perito fra gli iscritti negli appositi albi (art. 67 e ss. norme di attuazione n.c.p.p.) o tra persone fornite di particolare competenza. In caso di indagini particolarmente complesse possono essere incaricate più persone.

Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio salvo astenersi per le circostanze previste dall'art. 36 (221).

Disposta la perizia il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici (225).

Il conferimento dell'incarico da parte del giudice avviene in base all'art. 226 n.c.p.p., mediante la richiesta delle generalità, l'ammonimento sulle condizioni di incompatibilità e ricusazione del perito ed il giuramento; in questa fase il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero ed i difensori presenti (art. 76 norme di attuazione del n.c.p.p.).

Il giudice fissa la data, non oltre i 90 giorni, entro la quale il perito dovrà rispondere ai quesiti, salvo proroga di 30 in 30 giorni fino al massimo di 6 mesi complessivi (art. 227 n.c.p.p.).

Il perito indica il giorno, l'ora ed il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale (art. 221).

Per la risoluzione dei quesiti il perito può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotte dalle parti, ad assistere all'esame delle parti ed all'assunzione delle prove, nonchè chiedere notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone (228 n.c.p.p.).

Quando non sia disposta la perizia le parti possono ugualmente nominare dei consulenti tecnici che esporranno al giudice il loro parere presentando eventualmente memorie scritte (233 n.c.p.p.).

Le perizie psichiatriche hanno un duplice scopo:

1) accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto (220, 508 n.c.p.p.; 85, 88, 89 c.p.);

2) accertare un'infermità mentale sopravvenuta al fatto, che impedisca all'imputato di partecipare coscientemente al procedimento (70, 71 n.c.p.p.).

Nella seconda evenienza devono essere disposti ulteriori accertamenti ogni 6 mesi per l'eventuale revoca della sospensione del procedimento (72 n.c.p.p.), mentre l'imputato può essere curato presso il servizio psichiatrico (art. 1, 2, 3 L. 13/05/78, n. 180; L. 23/12/78, n. 833), anche se dovesse essere disposta la custodia cautelare (73, 286 n.c.p.p.; 206 c.p.)

Sono espressamente vietate le perizie psicologiche e criminologiche per stabilire l'abitualità (102-104 c.p.) o la professionalità nel reato (105 c.p.), la tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalità dell'imputato, e in genere le qualità psichiche (133 c.p.) indipendenti da cause patologiche in quanto, essendo chiaramente definite e delimitate dai rispettivi art. c.p. sono rimandate alla esclusiva competenza del giudice.

La perizia medica può compiersi su una persona vivente, su un cadavere, su materiali biologici, su oggetti vari oppure soltanto sugli atti processuali.

Possono essere necessari sia accertamenti di laboratorio che specialistici.

La relazione peritale consta di tre parti: 1) descrizione delle circostanze del fatto sul quale verte l'indagine; 2) l'esposizione particolareggiata ed obiettiva delle indagini compiute; 3) il giudizio valutativo motivato in base ai dati di fatto rilevati e descritti, comprensivo sia delle conclusioni medico-legali che della risposta ai quesiti.

Oltre alla sostituzione sono previste delle sanzioni disciplinari contro il perito che non osserva le disposizioni date dal giudice o è negligente nell'adempimento dell'ufficio (grave ritardo nel deposito della perizia) (70 n.c.p.p.). Il perito può andare incontro a sanzioni penali quando ottiene l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio con mezzi fraudolenti (art. 366 c.p.) o quando renda una falsa perizia che oltre alla condanna importa sia l'interdizione dai pubblici uffici che l'interdizione dalla professione.

Le perizie più frequenti sono le necroscopiche, per lesioni personali, le tossicologiche, ginecologiche, ematologiche, infortunistiche, previdenziali e psichiatriche.

Consulenza tecnica in materia civile. Consiste in un parere non vincolante su speciali problemi tecnici, nell'ambito di un processo civile, che il giudice non è in grado di risolvere da solo. La consulenza tecnica viene disposta dal giudice istruttore della causa scegliendo, di norma, in Albi speciali, espressamente istituiti presso il Tribunale (art. 61 c.p.c.). Il consulente scelto fra gli iscritti dell'albo ha l'obbligo (366 c.p.) di prestare il suo ufficio, a meno che il giudice non riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione o che le parti non lo abbiano ricusato. Il conferimento dell'incarico comprende il giuramento, la proposta dei quesiti ed il termine ultimo per il deposito della relazione scritta. Il C.T.U. ha la qualifica di pubblico ufficiale.

Quando il consulente è autorizzato a compiere le indagini senza la presenza del giudice deve comunicare per iscritto alle parti l'ora, il luogo ed il giorno d'inizio delle operazioni peritali.

Il consulente può riferire verbalmente o con relazione scritta entro un termine non superiore ai 20 gg., salvo concessione di proroga (art. 424 c.p.c.). Il C.T.U. deve depositare il proprio parere almeno 10 giorno prima della nuova udienza (art. 441 c.p.c.)

Anche nel processo civile è ammessa la nomina di un consulente tecnico di parte, il quale, oltre a presenziare alle operazioni peritali, può presentare le sue osservazioni al giudice.

Ai consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari previste che vanno dall'avvertimento alla sospensione ed alla cancellazione dall'albo dei tecnici.

Le consulenze tecniche in materia civile sono richieste per la valutazione medico-legale del danno a persona ai fini del risarcimento, oppure nelle controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nei procedimenti di riconoscimento/disconoscimento della paternità.

La perizia in materia canonica. La materia giudiziaria concernente i procedimenti di nullità o di dispensa del matrimonio segue le norme del Codex juris canonici (27/11/83) ed è competenza dei Tribunali ecclesiastici. Le sentenze dei tribunali ecclesiastici sono soggette soltanto a "delibazione" da parte della Corte d'Appello competente per territorio, che, con ordinanza, conferisce alle sentenze stesse esecutività agli effetti civili.

Nel processo canonico la perizia è un mezzo istruttorio ed ha valore puramente consultivo in quanto il giudice deve motivare sia il dissenso che l'adesione alle conclusioni della perizia.

Il giudice sceglie e nomina i periti e formula i relativi quesiti; la scelta ha luogo in base alla competenza ed ai requisiti morali e religiosi del perito. Il perito presta giuramento all'atto del conferimento dell'incarico, alla consegna della relazione scritta ed all'interrogatorio da parte del difensore del vincolo.

Nelle cause di nullità per impotenza ed in quelle di dispensa "super rato et non consummato" è obbligatorio l'intervento di due periti, che operano separatamente e con divieto di corrispondere tra di loro in merito alla perizia; se le conclusioni delle due perizie sono difformi e non si conciliano in sede di chiarimenti possono essere nominati due nuovi periti.

Con il consenso del giudice anche la parti possono nominare periti propri, autorizzati ad esaminare gli atti, assistere alle operazioni peritali formulando proprie osservazioni e quesiti.

Arbitrato. E' il giudizio deferito ad uno o più privati, detti arbitri, che le parti scelgono e designano per risolvere una loro controversia. Sono escluse dal giudizio arbitrale le controversie individuali in materia di lavoro o di assistenza e previdenza obbligatorie, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi ed altre che non possono formare oggetto di transazione (art. 806 c.p.c.).

Gli arbitrati rituali si svolgono in conformità dalle norme previste dal c.p.c e si esauriscono con il lodo, cui il pretore, con suo decreto, conferisce efficacia esecutiva.

Gli arbitrati irrituali avvengono secondo il volere delle parti, le quali danno facoltà agli arbitri di emettere un giudizio vincolante.

Qualunque sia la forma prescelta necessita l'accordo delle parti per ricorrere alla decisione arbitrale, accordo che prende il nome di compromesso, se stipulato a lite già insorta e di clausola compromissoria, se invece è previsto dal contratto per le liti che possono sorgere. Nel compromesso deve essere indicato l'oggetto della controversia, il numero ed il modo di nominare gli arbitri che possono essere uno o più, purchè in numero dispari. Sono scelti fra gli esperti della materia oggetto della controversia.

Il lodo arbitrale può essere impugnato per nullità (art. 828-829 c.p.c.) o per revocazione (831) quando ricorrano difetti di forma ovvero sussista il dolo, la falsità o l'errore.

Il ricorso all'arbitrato è previsto dall'assicurazione privata contro gli infortuni, le cui condizioni di polizza obbligano le parti a conferire mandato ad un collegio di tre medici per decidere, in caso di divergenza, circa la natura delle lesioni, la durata dell'inabilità temporanea ed il grado dell'inabilità permanente.

Nelle controversie in materia di previdenza e di assicurazione obbligatorie i procedimenti arbitrali (arbitrati rituali, irrituali, collegiali mediche, conciliazioni stragiudiziali) sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, per le parti, senza pregiudizio delle parti stesse di adire l'autorità giudiziaria.